Pisa – Sala Convegno “Il trust nell’impresa e nella famiglia

 

Riceviamo e pubblichiamo di seguito l’intervento del GOT avv. Savino Gambatesa su “Trust e Fiscalità” nell’ambito del convegno tenutosi a Pisa il 15 novembre 2018:

Il trust è un tipo di negozio fiduciario diffusosi nella prassi inglese a partire dal XIV secolo in sostituzione del testamento. Con esso si crea in capo al trustee un vero e proprio diritto di proprietà e nello stesso tempo lo vincola con un obbligo morale a versare i proventi del bene al cestui que trust (beneficiario).

In sostanza, la persona che istituisce il trust (settlor) trasferisce un patrimonio ad un’altra persona (trustee) con il patto che lo amministri nell’interesse di un terzo designato come beneficiario.

L’atto istitutivo del trust non è un contratto, non essendoci prestazioni corrispettive, ma è un negozio unilaterale programmatico. Il disponente delinea un progetto, stabilisce dei tempi e le modalità di attuazione per realizzare quel programma e nomina il trustee al quale affida il compito di realizzarlo.

Il trustee non assume obbligazioni nei confronti del disponente ma è responsabile nei confronti dei beneficiari, i quali possono agire con specifiche azioni contro di lui.

La Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 “sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento” dà una definizione di trust con cui si delinea l’istituto in un abile compromesso tra tradizione di common law e di civil law.

L’art. 2 della Convenzione recita:

“Ai fini della presente Convenzione, per Trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

  1. I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee.
  2. I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee.
  3. Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.”

avv.Savino Gambatesa

 

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