A seguito dell’approvazione del Decreto Legge del 16 ottobre 2017 n.148 è stata prevista, all’art.1 del menzionato decreto, l’estensione della definizione agevolata dei carichi, consentendo una “nuova rottamazione” delle cartelle di pagamento, dopo quella prevista dal d.lgs. 193/2016.
Tale nuova rottamazione agisce su quattro aspetti:
1. Il primo riguarda tutti i contribuenti che non abbiano adempiuto al pagamento delle rate della prima rottamazione (alla quale era possibile aderire entro il 21.04.2017) fissate al 31 luglio e al 30 settembre 2017. Questi, infatti, potranno saldare le due rate menzionate (e pagare anche la terza rata, scadente il 30 novembre 2017) entro il 7 dicembre 2017; la quarta rata in scadenza ad aprile 2018, invece, viene postergata a luglio 2018.
2. Il secondo riguarda tutti i contribuenti che non siano stati ammessi alla “prima rottamazione” (alla quale era possibile aderire entro il 21.04.2017), in quanto non avevano adempiuto al pagamento delle rate inerenti ad una precedente rateazione, scadenti tra ottobre e dicembre 2016.
Essi, infatti, potranno regolarizzare la propria posizione e accedere nuovamente alla rottamazione purché:
– presentino, entro il 15.05.2018, apposita istanza all’Agente della Riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dall’ Agenzia Entrate-Riscossione sul proprio sito internet;
– paghino (con domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati forniti dall’Agente della riscossione o presso gli sportelli dell’Agente di riscossione) in unica soluzione, entro il 31.05.2018, l’importo delle pregresse rate scadute che verrà comunicato dall’Agente della Riscossione entro il 31 marzo 2018. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determinerà automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.
Successivamente al saldo di tali rate, entro il 31 luglio 2018, l’Agente della Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme ai fini della rottamazione.
Dopo di che, il contribuente potrà:
– pagare in unica soluzione in data 30 settembre 2018;
– pagare in tre rate in data 30 settembre 2018, 31 ottobre 2018 e 30 novembre 2018;
3. Il terzo aspetto riguarda la possibilità di rottamare tutti i carichi affidati all’Agente di Riscossione tra il 1°gennaio e il 30 settembre 2017 (da ora in poi “rottamazione bis”).
Ai fini della “rottamazione bis”, il contribuente manifesta all’Agente della Riscossione la volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Entro il 30 giugno 2018, l’Agente della Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute.
Il pagamento di tali somme potrà essere ripartito in cinque rate di uguale importo da pagare rispettivamente il 31 luglio 2018, il 30 settembre 2018, il 31 ottobre 2018, il 30 novembre 2018 e il 28 febbraio 2019.
A differenza della “prima rottamazione” (alla quale era possibile aderire entro il 21.04.2017), potranno aderire alla “rottamazione bis” anche coloro che non abbiano adempiuto i versamenti relativi ai piani rateali in essere.
Una volta presentata la domanda per aderire alla “rottamazione bis”, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data. In altre parole, qualora sia già in essere una rateazione, l’adesione alla “rottamazione bis” produce l’effetto di sospenderla. Sono altrettanto sospese, né cominceranno, eventuali procedure esecutive in essere o a venire;
4. Il quarto ed ultimo aspetto riguarda la recente modifica apportata al DL n. 148/2017, che ha previsto la riammissione alla rottamazione per i carichi trasmessi dal 2000 al 2016. I contribuenti che vogliano avvalersene presenteranno apposita istanza entro il 15.05.2018 con le modalità e in conformità alla modulistica che sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione. Da tale vantaggio saranno esclusi coloro che abbiano già aderito alla “prima rottamazione” (scaduta lo scorso 21 aprile 2017).
Entro il 30 giugno 2018 e il 30 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà rispettivamente le rate pregresse da pagare (il cui termine per il pagamento in unica soluzione scadrà il 31 luglio 2018) e le rate da rottamazione, che potranno essere al massimo tre (ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019).
Nel caso in cui si decida di non aderire alla rottamazione, è possibile, a seguito di un’analisi della posizione debitoria, proporre un’impugnazione davanti all’Autorità Giudiziaria, eccependo eventuali vizi formali o sostanziali delle cartelle di pagamento e/o iscrizioni a ruolo oggetto di impugnazione.
avv.Maurangelo Rana – esperto tributarista