La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia con pronuncia n.151/2015, emessa nel giudizio di responsabilità n.31905 in relazione ad atto di intervento ad adiuvandum dell’azione della Procura regionale, ne ha ritenuto l’inammissibilità nella fattispecie concreta.
Il Collegio decidente, nell’aderire all’univoco orientamento della giurisprudenza della Corte dei Conti che escludeva l’ammissibilità dell’intervento sia principale (“ad excludendum”) che adesivo autonomo (litisconsortile), ritiene ammissibile “solo l’intervento adesivo dipendente… sempre che l’interventore abbia un interesse concreto e meritevole di protezione giuridica, nel senso che lo stesso deve presentarsi come titolare di un diritto che, per essere connesso o dipendente con quello oggetto della controversia tra le parti originarie, subirebbe un pregiudizio nell’ipotesi di soccombenza della parte adiuvata”.
Nel giudizio soprarichiamato l’interventore ad adiuvandum rappresentava di aver proposto domanda di autorizzazione ad eseguire sequestro conservativo nel procedimento per accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., “rigettata dal G.O.T., Avv. Biagio Lorusso, con ordinanza del 20.8.2014 anche in virtù della parziale revoca del sequestro conservativo sui beni omissis, disposta da questa Sezione con ordinanza n.67 del 19.5/4.6.2014”.
Nella sentenza la Corte dei Conti per la Puglia, dato atto che “emerge dagli atti di causa che l’avv. omissis e la sorella omissis avevano proposto domanda di sequestro conservativo nei confronti del debitore omissis” e che il provvedimento non veniva concesso, giusta ordinanza del 20.8.2014 del GOT del Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile, nella considerazione della mancanza del periculum in mora atteso il dissequestro penale dei beni della omissis, della revoca parziale del sequestro conservativo sui beni della stessa società disposta dal giudice designato di questa Sezione Giurisdizionale e dell’annullamento di una procedura di riscossione coattiva instaurata da Equitalia, concludeva “che non è dato rilevare alcuna connessione tra la posizione della Procura regionale e quella [dell’interventore] ed anzi l’interesse giuridico di quest’ultimo sembrerebbe anche in conflitto con quello della Procura attrice”.
Per completezza espositiva si evidenzia che il provvedimento di diniego della misura cautelare emesso dal GOT Lorusso veniva confermato dal Tribunale del reclamo.
avv. Biagio Lorusso