Con messaggio n.968 dell’8.3.2019 l’INPS, in materia di procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nel conformarsi a quanto più volte statuito dalla Suprema Corte, ha suggerito ai propri funzionari di sollevare in giudizio tutte le eccezioni, non solo relative alla mancanza del requisito sanitario, ma anche inerenti alla mancanza dell’interesse ad agire del ricorrente e, in generale, a cause di inammissibilità e improcedibilità del ricorso.
Tali eccezioni sono da sollevarsi tempestivamente con memoria di costituzione, da ribadirsi in udienza e, nel caso di ammissione della c.t.u. rivelatasi poi sfavorevole per l’Istituto, devono costituire oggetto di tempestivo dissenso ex art. 445 bis, 4°comma, c.p.c.
Sin qui, l’INPS fa propri i princìpi della Corte di Cassazione ed in particolare quello secondo cui il dissenso va esercitato sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari e soltanto la proposizione dello stesso impedisce l’omologa del giudice.
Ciò che fa specie, però, è il paragrafo n.3 del predetto messaggio INPS, ove si legge “Pur in presenza del presupposto sanitario, non si procederà alla liquidazione della prestazione economica ove non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure ove manchino gli altri requisiti di legge, sopra elencati, con riferimento ai quali… deve essere presentata eccezione nel giudizio ATPO, nonché il successivo dissenso. In conclusione, i competenti uffici liquidatori dovranno astenersi dal mettere in pagamento la prestazione ove rilevino la mancanza della domanda o degli ulteriori requisiti di legge, anche nel caso in cui non sia stata sollevata la relativa eccezione o proposto il dissenso”.
Così facendo l’INPS decide arbitrariamente di ignorare quanto statuito dalla Suprema Corte e, in particolare, il principio di definitività del decreto di omologa che non è stato oggetto di dissenso; costringendo, pertanto, i malcapitati ricorrenti a dover instaurare un nuovo e lungo giudizio di merito per far valere i propri diritti, svuotando di significato la portata e la ratio dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Al contempo, tale modus procedendi espone l’Istituto ad un aggravio notevole di spese in caso di ulteriore (e molto probabile) soccombenza nel nuovo giudizio di merito.
Per leggere il messaggio INPS, clicca qui: messaggio INPS 968
Avv. Gianfranco Coppolecchia