Si segnala una recentissima pronuncia della Cassazione Civile in materia di inderogabilità dei parametri ex DM n.55/2014 nella liquidazione dei compensi.

In particolare, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato con cui la Corte di Appello, in un procedimento ex lege Pinto, aveva liquidato, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, un importo a dir poco esiguo.

Tale liquidazione, secondo la Cassazione, “si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n.55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della semplicità dell’affare… omissis… Il provvedimento gravato deve essere cassato“.

L’auspicio è che tale indirizzo possa essere recepito dalle Corti di Appello di tutta Italia, spesso restie ad attenersi al DM 55/14 nella liquidazione dei compensi, sino al punto di ledere il decoro professionale forense.

Sempre in materia di ricorsi ex L. n.89/2001 (c.d. Legge Pinto), nonostante la norma richieda espressamente l’allegazione di copie autentiche di tutti gli atti, provvedimenti e verbali di causa, con conseguente esborso di cifre considerevoli, accade spesso che la parte vittoriosa non si veda riconoscere il rimborso di tali spese vive. Anche in tal senso, si spera di assistere ad un cambio di rotta da parte delle Corti di Appello, anche al fine di evitare il proliferarsi di opposizioni che potrebbero essere evitate.

Di seguito, il testo integrale dell’ordinanza n.32575/2018:

cass-civ-32575-18-minimi-tariffari