Riceviamo e pubblichiamo di seguito un breve commento a cura dell’avv. Giandomenico Lavermicocca in materia di comodato familiare e assegnazione della casa coniugale.
L’assegnazione della casa familiare al coniuge non comodatario paralizza ogni iniziativa negoziale e giudiziale (risoluzione contratto) dell’altro coniuge relativamente al contratto di comodato; la tutela del comodante deriva dallo stesso titolo negoziale, originariamente posto in essere tra le parti (contratto di comodato di immobile per destinazione uso familiare), i cui diritti ed obbligazioni si concentrano in capo al coniuge assegnatario. Il rapporto contrattuale si può ritenere congelato fino ad eventuali sopravvenienze.
Il Tribunale di Trani con ordinanza del 19.11.2018 resa nel procedimento avente n. 5357/2018 R.G. (Sezione Civile – Pres. Rana), conformemente ad una recente sentenza della Suprema Corte (Cass.civ. n.3302/2018), ha affermato che il provvedimento presidenziale – reso nel procedimento di separazione – di assegnazione della casa familiare al coniuge non comodatario, non costituisce un nuovo diritto in capo al coniuge assegnatario ma ha l’effetto di cristallizzare il rapporto preesistente.
Ciò, da un lato, consente di qualificare ex ante come pregiudizievole alla famiglia l’eventuale condotta del coniuge escluso, che in accordo con il comodante stipuli un “contrarius actus” al fine di sciogliere anzitempo il rapporto di comodato.
D’altro lato, non interferisce con i diritti del comodante, sempre regolati dall’originario titolo negoziale. Il rapporto, in considerazione della destinazione dell’immobile, va ricondotto nello schema del comodato a tempo determinato ex artt. 1803 e 1809 c.c., destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari ovvero in caso di un bisogno serio, imprevisto ed urgente del comodante.
avv. Giandomenico Lavermicocca