La Suprema Corte a sezioni unite, con la sentenza 11.7.2018 n.18287, ha fissato, tra gli altri, un criterio importante e decisivo nella determinazione dell’assegno divorzile, ispirato alla funzione compensativa e perequativa dello stesso.

In particolare, afferma che si deve tener conto in primo luogo del contributo fornito dal coniuge richiedente (in generale, la moglie) alla conduzione della vita familiare, inteso quale organizzazione e gestione dello svolgimento delle attività quotidiane, ivi comprese quelle dei figli minori, nel corso degli anni; in secondo luogo, del contributo alla formazione del patrimonio comune (della famiglia) e personale di ciascun coniuge, che deriva dalla costante applicazione (della moglie) nel lavoro casalingo, dall’aver offerto alla famiglia la disponibilità di beni immobili di proprietà esclusiva e da una scelta condivisa di rinunciare a lavorare (anche interrompendo una carriera) per permettere al marito una serena e proficua crescita professionale.

Inoltre, la Suprema Corte ha sostenuto che il predetto contributo deve valutarsi in relazione alla durata del matrimonio, all’età ed alle possibilità di lavoro effettive del coniuge beneficiario.

avv. Giandomenico Lavermicocca – Bari (partner studio Lorusso)

Segue testo integrale della sentenza:

Sentenza-S.U.-18287-del-2018