L’indennità di accompagnamento è una prestazione di natura assistenziale, compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, erogata dall’INPS in favore dei soggetti contemplati dall’art.1 L. n.18/1980. L’assegno mensile per l’anno 2017 è stato determinato nella misura di € 515,43.
In particolare, ne hanno diritto i mutilati e gli invalidi civili, inabili al 100% per affezioni fisiche o psichiche, impossibilitati alla deambulazione senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non capaci di adempiere agli atti quotidiani della vita e, dunque, bisognevoli di assistenza continua.
Per coloro che hanno superato il 65°anno di età la prestazione è riconosciuta in favore di chi abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
Va precisato che l’erogazione dell’indennità è del tutto svincolata dai parametri relativi al reddito e all’anzianità del soggetto richiedente e può riconoscersi in favore di cittadini italiani, di stranieri comunitari regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza e di extracomunitari in possesso da almeno un anno del permesso di soggiorno.
L’erogazione dell’assegno è sospesa a quei soggetti che siano stati ricoverati in Istituti con retta a carico dello Stato per un periodo superiore a 30 giorni e per tutto il periodo di ricovero.
Al fine dell’ottenimento della prestazione, il soggetto interessato deve avviare l’iter amministrativo. In particolare deve: a) procurarsi certificato del medico curante attestante le patologie sofferte; b) rivolgersi ad un Patronato per predisporre la domanda di invalidità da trasmettere telematicamente all’INPS unitamente al detto certificato; c) attendere di essere chiamato a visita dalla competente Commissione medica INPS.
Successivamente l’INPS notificherà a mezzo raccomandata il verbale di esito della visita. L’eventuale provvedimento di diniego della prestazione economica richiesta potrà essere impugnato dinanzi all’Autorità Giudiziaria nel termine perentorio di sei mesi dalla notifica.
Il ricorso dovrà essere presentato, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale nel cui Circondario risiede il ricorrente al fine di verificare, attraverso un accertamento tecnico preventivo, l’eventuale sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Al ricorso sarà utile allegare tutti i documenti (certificati medici, referti, cartelle cliniche ecc.) che possano risultare idonei a stabilire la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità. A mero titolo esemplificativo, si possono depositare certificati di: specialista in ortopedia attestanti l’impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; specialista in geriatria con l’alligazione dei test ADL e IADL, indicativi delle residue capacità del soggetto di svolgere le attività della vita quotidiana; specialista oncologo con indicazione della percentuale relativa alla c.d. scala di Karnofsky, attestante l’incidenza che la patologia ha avuto sulle condizioni di salute del paziente.
Nel corso del procedimento il Giudice disporrà consulenza medica. A seguito di visita il consulente dovrà redigere una relazione nella quale specificherà la sussistenza o meno dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Le risultanze della c.t.u. sono sempre assoggettate a provvedimento di omologa del Giudice.
La decorrenza dell’erogazione potrà essere stabilita dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa oppure da epoca successiva. Nella prassi, accade spesso che la decorrenza dell’indennità venga fatta risalire alla data della visita del C.T.U., con la spiacevole conseguenza per parte ricorrente della compensazione delle spese legali.
In caso di mancato riconoscimento della prestazione sarà possibile per il soggetto interessato depositare in Cancelleria, nel termine di giorni trenta dalla relazione medica, dichiarazione di dissenso, cui dovrà seguire a pena di inammissibilità e sempre nel termine perentorio di trenta giorni, il deposito di un ricorso introduttivo della causa di merito.
Avv.ta Cecilia Lorusso – Avv. Gianfranco Coppolecchia