Ritengo utile informare in breve il pubblico “dei non addetti ai lavori” della normativa contenuta nella legge 27.1.2012 n.3, che agli artt. 6 e seguenti detta disposizioni sostanziali e procedurali in materia di composizione di crisi da indebitamento e di liquidazione del patrimonio.
Esse riguardano situazioni non soggette né assoggettabili ad altre procedure concorsuali (ad esempio, il fallimento, parola che sparirà dall’ordinamento, sostituita da “liquidazione giudiziale”) o in cui incorre il “consumatore”, ovverosia la persona fisica indebitatasi per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.
Di recente sono state emanate, con decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, anche le norme regolamentari che fissano le modalità di iscrizione ed i requisiti, gli obblighi, le responsabilità e le regole di gestione da osservarsi da parte degli organismi preposti ai procedimenti in questione: enti pubblici (Comuni – Province – Città Metropolitane – Regioni – Istituzioni universitarie pubbliche) e gli Ordini professionali (avvocati – commercialisti ed esperti contabili – notai), le Commissioni di Conciliazione presso le Camere di Commercio ed i segretariati sociali previsti dalla legge n.328/2000.
E’ di tutta evidenza che con la normativa in commento il Legislatore sperimenta, anche nell’interesse del creditore, un ulteriore tentativo teso alla deflazione dei procedimenti processuali tipici.
Apprezzo come lodevole l’iniziativa legislativa perché si pone a garanzia della parte più debole e persegue gli obiettivi della trasparenza nella gestione paragiurisdizionale di situazioni critiche, che spesso sfociano in improvvide iniziative di chi si sente “con l’acqua alla gola” e cade “in rapaci mani”.
Non è un caso che l’epigrafe della legge sia la seguente: ” Disposizioni in materia di usura e di estorsioni, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
Svolgo da decenni la professione di avvocato e so che non poche volte le novità giuridiche suscitano perplessità e resistenze negli stessi operatori del diritto. Ma non ho mai abdicato alla propensione ad un ottimismo “con i piedi per terra”. So anche che la normativa in questione è stata accolta con disincanto.
Se tutti facessimo il nostro dovere, piccolo o grande che sia il nostro raggio d’azione, la professione liberale per eccellenza, l’avvocatura, potrebbe risalire la china.
Spetta, dunque, soprattutto agli avvocati non perdere una nuova occasione e porsi l’obiettivo di far funzionare l’innovazione legislativa qui concisamente commentata.
avv. Biagio Lorusso